Circolare n. 3/2023: Crediti energia

Oggetto:

  1. Crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburante – Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 e non ancora utilizzati entro il 16/03/2023
  2. Crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023 – Utilizzo in compensazione

 

1 CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE – COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI – MODALITÀ E TERMINI
  Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.
1.1 AMBITO APPLICATIVO

La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi:

ž   al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);

ž   ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);

ž   al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).

1.2 ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia:

ž   già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97;

ž   già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

1.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione va inviata:

ž   entro il 16.3.2023;

ž   utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);

ž   dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;

ž   utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’even­tuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa.

1.4 MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.

1.5 FUTURA CESSIONE DEL CREDITO

L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.

 

  2 CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
    Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.
2.1 CODICI TRIBUTO

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

ž   “7010”, per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);

ž   “7011”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);

ž   “7012”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);

ž   “7013”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022);

ž   “7014”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).

  2.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

ž   i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);

ž   nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Prospetto di riepilogo

Descrizione credito d’imposta Periodo Ammontare del credito d’imposta Codice tributo Anno Scadenza
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore 2° trimestre 2022 15% 6963 2022 SCADUTO*
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore 3° trimestre 2022 15% 6970 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore ottobre e novembre 2022 30% 6985 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore dicembre 2022 30% 6995 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore 1° trimestre 2023 35% 7011 2023 31/12/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore 2° trimestre 2022 25% 6964 2022 SCADUTO*
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore 3° trimestre 2022 25% 6971 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore ottobre e novembre 2022 40% 6986 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore dicembre 2022 40% 6996 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore 1° trimestre 2023 45% 7013 2023 31/12/2023

 

(*) La possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 è scaduta lo scorso 31/12/2022. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 30/12/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti del primo e secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48