Circolare n. 2/2024: Adempimenti tributari – Principali novità del Dlgs. 08.01.2024 n. 1

1 PREMESSA

Con il DLgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. DLgs. “Adempimenti”).

Il DLgs. 8.1.2024 n. 1 è entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.), ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

2 ANTICIPAZIONE NEI TERMINI IDI NPRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

L’art. 11 del DLgs. 1/2024 prevede a regime l’anticipazione:

  • al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
  • al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

 

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Presentazione della dichiarazione presso un ufficio postale

Resta altresì fermo il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli REDDITI PF presso un ufficio postale, ove ancora ammessa.

Disciplina transitoria per i soggetti “non solari”

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undi­ce­simo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

3 ESTENSIONE  DELL’AMBITO APPLICATIVO DEL MODELLO  730

Ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, l’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).

Disposizioni attuative

Le specifiche tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730 saranno stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello stesso.

Estensione della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”

In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che pre­sen­ta­no tale modello, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”, con la conseguenza che:

  • possono chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
  • devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.

4 SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA PER DIPENDENTI E PENSIONATI 

L’art. 1 del DLgs. 1/2024, aggiungendo il co. 3-bis all’art. 1 del DLgs. 175/2014, prevede che, a de­correre dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibili ai contribuenti tito­lari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR), in modo analitico, le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate e che verranno automaticamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti potranno presentare in via telematica.

Controlli formali

Alle dichiarazioni presentate tramite la descritta modalità semplificata, si applicano le disposizioni relative ai controlli formali di cui all’art. 5 del DLgs. 175/2014.

Disposizioni attuative

Le modalità tecniche per consentire l’accesso ai dati da confermare o modificare saranno individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.

5 ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 

L’art. 19 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 1 del DLgs. 175/2014, prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:

  • anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR;
  • entro il 30 aprile di ciascun anno.

 

L’accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Controlli formali

Alle dichiarazioni precompilate presentate dai descritti soggetti, si applicano le disposizioni relative ai controlli formali di cui all’art. 5 del DLgs. 175/2014.

6 SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

L’art. 12 del DLgs. 1/2024 prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiara­zio­ne precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, come da ultimo modificato dal DM 27.12.2022.

Decreto attuativo

I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7 COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

L’art. 20 del DLgs. 1/2024 prevede che i soggetti terzi trasmettano all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.

Decreto attuativo

Le modalità e i termini per la trasmissione di tali dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

8 SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI 

Al fine di semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’art. 15 co. 1 del DLgs. 1/2024 prevede la progressiva eliminazione da ciascun modello dichiarativo delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.

Crediti d’imposta agevolativi

Viene previsto che siano progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Decorrenza

Le suddette disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (quindi, ad esempio, dai modelli REDDITI 2024).

9 MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATIVA IN DICHIARAZIONE – ESCLUSIONE DELLA DECADENZA 

L’art. 13 del DLgs. 1/2024 prevede che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.

Decorrenza

Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, quindi dalle dichiarazioni relative al 2023 (es. modelli REDDITI 2024).

Aiuti di Stato o aiuti “de minimis”

Per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti “de minimis” di cui all’art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, resta fermo che l’inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta l’illegittimità dell’aiuto.

10  MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE 

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l’art. 8 del DLgs. 1/2024 si prevede:

  • la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
  • la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

 

Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:

  • il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

 

In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contri­buenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti “solari”, a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.

Esercizio dell’opzione in dichiarazione

Viene soppresso l’obbligo di esercizio dell’opzione per la rateizzazione in sede di dichiarazione periodica che, benché normativamente previsto, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.

11 MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)

Il DLgs. 1/2024 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale.

11.1 Riorganizzazione degli ISA

Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 1/2024, la periodica attività di revisione degli ISA tiene conto di analisi volte a riorganizzare gli ISA in modo tale che questi strumenti rappresentino adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepiscano le evoluzioni della classificazione ATECO.

11.2 Incremento dei sistemi per la riduzione degli oneri compilativi dei modelli ISA

Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, con l’art. 6 del DLgs. 1/2024 vengono previste:

  • la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici;
  • l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici;
  • l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

11.3 rilascio del software per la compilazione dei modelli ISA

L’art. 7 del DLgs. 1/2024 stabilisce che il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA è reso disponibile:

  • entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;
  • entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.

12 REFGIME PREMIALE ISA – INCREMENTO DEL LIMITE PER L’ESONERO DAL VISTO  DI CONFORMITA’ O DELLA GARANZIA 

Con l’art. 14 del DLgs. 1/2024 è stato elevato l’importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai fini:

  • della compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
  • dei rimborsi IVA.

12.1 compensazione “orizzontale” dei crediti

Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

  • da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP;
  • da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

12.2 rimborsi iva

Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.

12.3 operatività dei nuovi limiti

Nonostante il DLgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.1.2024, l’operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.

Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, valido, tra l’altro, per la compensazione “orizzontale” e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024.

Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024 (relativo all’anno 2023), approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, continuano a far riferimento ai precedenti limiti di 50.000,00 euro, richiamando il citato provv. 27.4.2023 n. 140005.

13 INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO PER I VERSAMENTI IVA 

L’art. 9 co. 1 – 3 del DLgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

  • entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
  • entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

 

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Decorrenza

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.

14 VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell’art. 9 co. 4 – 5 del DLgs. 1/2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro auto­nomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:

  • insieme al versamento relativo al mese successivo;
  • comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

 

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Decorrenza

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.

15 Riduzione sanzioni per rinuncia al contante – ELIMINAZIONE DELL’INDICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI NELLE DICHIARAZIONI

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni (attive e passive) non utilizzano il contante, beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni dichiarative (dichiarazione dei redditi in­fedele, dichiarazione IVA infedele, violazioni sulla fatturazione e registrazione delle operazioni).

Ai fini della riduzione delle sanzioni occorreva la rinuncia al contante per tutte le operazioni attive e passive e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Con l’art. 15 co. 2 del DLgs. 1/2024 viene abolito il presupposto dell’indicazione nelle suddette dichiarazioni degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (es. conti correnti).

Decorrenza

La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, quindi dalle dichia­razione dei redditi e IVA relative al 2023 (modelli REDDITI 2024 e IVA 2024).

Dal modello IVA 2024 (relativo all’anno 2023), approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, è stato infatti eliminato il quadro VB.

16 SOSPENSIONE  DELL’INVIO DEGLI AVVISI BONARI E DELLE LETTERE DI compliance

Ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 1/2024, è sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

  • degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
  • degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
  • delle c.d. “lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità”.

 

Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

17 INVIO DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE SOLUZIONI SOFTWARE 

L’art. 24 del DLgs. 1/2024 introduce una semplificazione per i soggetti passivi IVA tenuti all’invio telematico dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, ossia per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72.

Viene infatti stabilito che la memorizzazione e la trasmissione “dell’importo complessivo dei corri­spettivi giornalieri anonimi” di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possano essere effettuate anche mediante soluzioni esclusivamente software, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, me­diante i registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre però che i software in questione garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati memo­riz­zati e trasmessi.

Integrazione con i sistemi di pagamento elettronico

Sempre in un’ottica di semplificazione, viene stabilito che tali software dovranno anche consentire l’integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di paga­mento elettronico, nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante tali forme di pagamento.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al decreto, le soluzioni software saranno infatti installabili su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”). In tal modo, si intende consentire agli esercenti l’utilizzo di un unico strumento per le operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.

Disposizioni attuative

L’attuazione della misura è demandata all’adozione di uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy, con i quali dovranno essere definite le specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software.

18 CONTENUTI DEL CASSETTO FISCALE 

L’art. 23 del DLgs. 1/2024 stabilisce che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.

I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48