Circolare N. 2/2021: Dichiarazione Iva 2021

 

  1. Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale

In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.

La dichiarazione Iva dell’anno 2020 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.

  1. Termini per il versamento dell’IVA annuale

Il versamento del saldo IVA 2020 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2021:

  • in unica soluzione;

ovvero

  • in forma rateale. In tal caso: quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via); le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2021, data entro la quale va versata la prima rata.

La rateizzazione deve concludersi entro il 16.11, il numero massimo di rate è quindi pari a 9.

Il saldo IVA 2020 può essere differito al 30.6.2021 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);
  • in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30.7.2021 applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

In tal caso il saldo IVA 2020 può quindi essere versato:

  • in unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.6.2021 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
  • in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

 

  1. Compensazione di crediti IVA

Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale con debiti relativi ad altre imposte e contributi, può essere effettuata:

  • fino a 5.000 euro, liberamente;
  • per importi superiori a 5.000 euro annui: a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA munita del visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

  • 8 per il 2019 (mod. REDDITI 2020);
  • 8,5 quale media per il 2018 – 2019;

è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2020 per importi non superiori a € 50.000 annui sulla base del c.d. “regime premiale” disciplinato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2020.

Per l’anno 2021 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili “orizzontalmente” in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00.

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

 

Studio dR48

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